Cronaca

Respinto il ricorso dei proprietari terrieri contro il perimetro del Parco dell’Alta Murgia

La Redazione
Il Tar Puglia «La tutela ben può essere estesa, oltre che alla zona in cui è stata riscontrata la presenza di particolari specie di flora o di fauna, anche ad aree limitrofe connesse».
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L’attuale perimetrazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia è legittima e non va modificata. E’ quanto deciso dal Tar Puglia respingendo il ricorso di una decina di proprietari terrieri che volevano slegare i loro fondi inclusi nell’area dai vincoli imposti dall’istituzione del Parco, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004.

Con il ricorso presentato contro il decreto, si affermava che la definizione del perimetro del Parco sarebbe frutto di istruttoria superficiale ed inadeguata e che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente incluso, nelle aree soggette a vincolo, vasti terreni agricoli destinati a seminativo, caratterizzati da un notevole grado di antropizzazione e privi di pregio ambientale e naturalistico. Secondo i ricorrenti, nelle aree in questione non vi sarebbe traccia delle connotazioni geologiche, morfologiche e biologiche di rilevante valore ambientale, che sole giustificherebbero la loro qualificazione come patrimonio naturale. Inoltre, l’imposizione dei vincoli limitativi della proprietà impedirebbe qualunque iniziativa di sviluppo ed ampliamento delle aziende agricole già esistenti e finanche la creazione di attività agrituristiche, con gravi conseguenze economiche per tutti i proprietari.

Ma la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha ritenuto infondato il ricorso.

«L’inclusione nel perimetro del Parco -spiega la sentenza- di aree adibite all’agricoltura e di aree più estese e diverse, rispetto a quelle in cui sono state localizzate le specie faunistiche protette ovvero le risorse naturalistiche meritevoli di protezione (per l’Alta Murgia: aree steppiche, endemismi floristici, avifauna, rocce calcaree ed architetture rurali, testimonianze preistoriche) costituisce una valutazione di merito, nell’ambito della considerazione globale e inscindibile dell’area, costituente un ecosistema in cui la tutela ben può essere estesa, oltre che alla zona in cui è stata riscontrata la presenza di particolari specie di flora o di fauna, anche ad aree limitrofe connesse».

Sulle attività consentite nell’area del Parco, il Tar sostiene che «anche la salvaguardia delle attività agricole in senso stretto può rappresentare, unitamente ad altri fattori, presupposto giustificativo dell’estensione del perimetro del Parco».

Per quanto riguarda il presunto eccesso di vincoli e divieti imposti, il Tar scrive che è proprio la parte finale della premessa al decreto presidenziale che distingue una zona dove si riscontra «un maggiore grado di antropizzazione, comportante quindi un maggiore interesse alle attività economiche», e che «ha fatto ritenere necessaria la previsione, in ogni caso condizionata, della possibilità di eseguire opere e interventi la cui realizzazione fosse comunque già prevista in qualsiasi modo prima dell’istituzione del parco».

Un ultimo motivo di rigetto del ricorso è stato il difetto di prova dovuto alla mancata presentazione da parte dei ricorrenti di documentazione tecnica che avrebbe potuto dimostrare l’incongruità dell’assoggettamento alla disciplina vincolistica per talune aree degradate, prive di qualsivoglia legame con gli elementi naturalistici meritevoli di protezione e di tutela.

venerdì 21 Ottobre 2011

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