Importante decisione del Giudice del Tribunale di Ruvo in materia di cittadini extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno. Una sentenza particolarmente interessante in quanto costituisce un significativo precedente giurisprudenziale utile per regolare altri procedimenti penali dello stesso genere.
Ma veniamo ai fatti: difeso dall’Avv. Domenico G.A. Mazzilli, di Corato, il sig. G.D. è stato assolto dall’accusa di aver impiegato alle proprie dipendenze lavorative personale extracomunitario giunto in Italia privo di regolare permesso di soggiorno.
Il Signor G.D., titolare di una grossa azienda agricola della Murgia barese, a seguito di un controllo effettuato da agenti della Polizia di Stato risalente al mese di settembre 2004, era stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Ruvo di P. con l’accusa di aver assunto alle proprie dipendenze tre extracomunitari privi del permesso di soggiorno. In pratica all’imprenditore agricolo veniva contestata la violazione del D.Lgs. 286/95 che prevede per i trasgressori l’arresto fino a tre anni e l’ammenda di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore extracomunitario illegalmente impiegato.
Nel corso del giudizio il difensore dell’imprenditore agricolo eccepiva il fatto che i lavoratori impiegati (provenienti dalla Romania) non potevano più considerarsi extracomunitari atteso che dal 1° gennaio di quest’anno la Romania è entrata a far parte dell’Unione Europea.
In conseguenza di tanto il Giudice decideva di non doversi procedere nei confronti del G.D. per "abolitio criminis".
x doverosa precisazione, il giudice ha applicato una delle regole generali dei pricipi base del diritto penale: l’irretroattività.
cellula ma che dici?????
che c’entra l’irretroattività???
al max qua si parla di retroattività della norma penale e di favor rei…
ma un codice penale l’hai mai visto?
Che c’entra l’irretroattività? Sarebbe stato così se la fattispecie fosse divenuta configurabile come reato successivamente ai fatti! Qui è il contrario.
DIRITTO PENALE- 2 EDIZIONE UTET. AUTORI CARLO FIORE E STEFANO FIORE. PAG. 87. ULTIMO CAPOVERSO….non v’è che da applicare le regole generali sull’irretroattività ….delle norme penali.
l’irretorattività non esiste nel penale.
Leggilo bene il libro.
Se non contro il reo….si chiama favor rei !!