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Referendum: su cosa siamo chiamati a decidere?

Giuseppe Cantatore
Giuseppe Cantatore
Nel dettaglio, cosa accadrebbe con la vittoria del Sì? I tratti distintivi sono quattro: premierato forte, devolution, Senato federale e riduzione del numero dei parlamentari
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"Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche alla Parte II della Costituzione’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?".

E’ questo il testo che troveremo sulle schede elettorali domenica 25 e lunedì 26, quando ci recheremo alle urne per dire Sì o No al referendum costituzionale, ormai conosciuto come quello "sulla devolution".

Subito un aspetto da sottolineare: nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum e si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.

Nel referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Il testo di legge costituzionale “Modifiche alla Parte II della Costituzione” è stato infatti approvato lo scorso novembre in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.

La vittoria del No lascerebbe la Costituzione italiana così com’è, senza alcun cambiamento. Sostiene questa tesi il comitato "Per la difesa della Costituzione", presieduto dal presidente Oscar Luigi Scalfaro. Con il comitato si sono schierati tutti i partiti dell’Unione e il governo Prodi.

Gli alfieri dell’approvazione della riforma costituzionale sono i componenti della Casa delle Libertà, con il "Comitato per la libertà" che chiede agli italiani di convalidare la riforma.

La vittoria del Sì e la conseguente approvazione della riforma costituzionale, riscriverebbe in gran parte la seconda parte della carta costituzionale approvata nel 1947.

Ma nel dettaglio, cosa accadrebbe con la vittoria del Sì? I tratti distintivi sono quattro: premierato forte, devolution, Senato federale e riduzione del numero dei parlamentari.

Il nuovo sistema prevede un primo ministro scelto direttamente dagli elettori (anche se il suo nome non sarà stampato sulla scheda), con grandi poteri (nomina e revoca dei ministri, scioglimento della Camera) e meno vincoli per la realizzazione del programma di governo. Ecco, punto per punto, i punti salienti della riforma, nella ricostruzione della agenzia Ansa.

Il nuovo Parlamento
Il Parlamento si compone della Camera e del Senato federale della Repubblica.

Un taglio ai parlamentari
La Camera è composta da quattrocento deputati, e dai dodici deputati degli italiani all’estero, e resta in carica cinque anni. Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale e resta in carica cinque anni: è composto da duecento senatori e dai sei rappresentanti degli italiani all’estero.

Senato federale
Palazzo Madama cambia natura. L’assemblea dei senatori perde il potere di sfiduciare il premier, che resta , con nuove regole, esclusiva della Camera. Si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni.

Contestualità piena
L’elezione del Senato avviene contestualmente a quella dei consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, il nuovo resta in carica solo fino alla fine della legislatura del Senato.

Solo tre senatori a vita
Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, ma il loro numero totale non può essere superiore a tre. I senatori a vita in carica mantengono il loro seggio.

Cambia l’iter delle leggi
La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere di riesaminarle (serve una richiesta di due quinti dei senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera definitiva. Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato che alle regioni (materie concorrenti), ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle (su richiesta dei due quinti dei deputati).

L’elezione del Capo dello Stato
Il presidente della Repubblica è eletto dall’assemblea della repubblica, composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale.

Poteri
Il presidente della Repubblica è garante della Costituzione e rappresenta l’unità federale della nazione. Può inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, indice i referendum, nomina i presidenti delle authority, ha il comando delle forze armate, presiede il Csm e ne designa il vicepresidente, presiede il consiglio supremo della difesa, può concedere la grazia e commutare pene (senza necessità di proposta e controfirma del ministro della Giustizia). Perde invece il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo, quello di sciogliere le Camere e quello di scegliere il primo ministro.

Premier più forte
Aumentano vistosamente i poteri del primo ministro. La sua elezione, di fatto è un’elezione diretta: nelle elezioni i candidati premier si collegano ai candidati all’elezione della camera. Sulla base dei risultati il capo dello stato nomina primo ministro il leader della coalizione vincente. Per insediarsi non ha bisogno della fiducia della Camera. Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di sciogliere la Camera.

Di fronte a questa decisione, però, i deputati della maggioranza (senza ribaltoni) hanno il potere di indicare un nuovo premier. Se invece la camera vota una mozione di sfiducia contro il primo ministro, c’è lo scioglimento automatico dell’assemblea.

Csm
Con le nuove regole i componenti del Csm sono eletti per un terzo dal Senato federale (integrato dai presidenti delle regioni) e per due terzi dalla magistratura.

Roma capitale
A Roma viene riconosciuto lo status di capitale delle Repubblica federale. Gode di una sua autonomia sulle materie di competenza regionale, nei limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio

Devolution
Alle Regioni viene attribuita la competenza esclusiva sull’organizzazione della Sanità, l’organizzazione scolastica (compresa la parte riguardante i programmi scolastici di interesse regionale) e la polizia locale. Introdotta una clausola di interesse nazionale: Il Governo può bloccare una legge regionale che pregiudichi l’interesse nazionale. Della questione si occupa il Senato; se la Regione non cambia la legge incriminata, il Senato può chiedere al capo dello stato di abrogarla.

Corte Costituzionale
I giudici costituzionali sono 15: quattro li nomina il capo dello Stato, quattro la magistratura, sette il Senato federale integrato dai presidenti delle Regioni. Prevista l’incompatibilità tra incarico di giudici e membro del Parlamento o di un consiglio regionale. Dalla scadenza dell’incarico, i giudici non potranno per cinque anni entrare nel governo, nel Parlamento e ricoprire incarichi pubblici.

A pieno regime dal 2011
La riforma entrerà in vigore dalla prossima legislatura. Ma solo dal 2011 la parte riguardante la riduzione dei parlamentari e la contestualità dell’elezione del Senato e delle Regioni.

Quorum per referendum costituzionale
Cambiano le regole per il referendum confermativo delle leggi costituzionali. Perchè sia valido dovrà votare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Altra novità: il referendum potrà essere chiesto anche se la legge costituzionale viene approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi: in questo caso non c’è bisogno di alcun quorum per la validità del referendum.

Nuove regioni
Per cinque anni dopo l’entrata in vigore delle riforme, sarà possibile dar vita a nuove regioni (purchè abbiano almeno un milione di abitanti) con una procedura semplificata rispetto a quella attuale.

Si vota Domenica 25 giugno 2006, dalle ore 8 alle ore 22 e Lunedì 26 giugno, dalle ore 7 alle ore 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 26 giugno, subito dopo la chiusura della votazione e l´accertamento del numero dei votanti.

Fonti: interno.it, repubblica.it, ansa

venerdì 23 Giugno 2006

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