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Proposta di legge di iniziativa popolare contro propaganda nazifascista: si raccolgono firme

La Redazione
È necessario essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e recarsi in Segreteria generale o nell'Ufficio elettorale, in via Amendola 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13, con documento di riconoscimento
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Era il 12 agosto 1944 quando Sant’Anna di Stazzema, frazione del comune toscano, fu teatro di un eccidio perpetrato dai nazisti: furono trucidate 560 persone tra cui donne, bambini e anziani.

A 76 anni di distanza, Maurizio Verona, sindaco di Stazzema – città Medaglia d’oro al Valor militare – nonché presidente del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, ha lanciato la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, pubblicata sulla G.U. n. 260 del 20/10/2020.

Perché la proposta di legge possa essere discussa e votata in Parlamento, è necessario, come prevede l’art. 71, secondo comma della Costituzione, raccogliere almeno 50mila firme da apporre sui moduli distribuiti nei Comuni aderenti.

Anche a Ruvo di Puglia, su proposta del collettivo di Sinistra Ruvese, è possibile sottoscrivere la proposta di legge entro il 31 marzo 2021.

È necessario essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ruvo di Puglia e recarsi nella Segreteria generale o nell’Ufficio elettorale del Palazzo di città, in via Amendola 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13, muniti di un valido documento di riconoscimento.

La proposta di legge di iniziativa popolare consta di due articoli: 

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

 

domenica 21 Febbraio 2021

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Tedone francesco
Tedone francesco
3 anni fa

Buon giorno se siamo un paese democratico facciamone due leggi una contro la propaganda fascista ed una contro la propaganda comunista perché come la storia racconta ed è maestra sono stati commessi eccidi inumani sia da destra che da sinistra.Se invece vogliamo solo evidenziare i crimini commessi dai fascisti tacendo su quelli connessi dai comunisti allora vorrà dire che non siamo in democrazia ma in piena dittatura. A buon intenditor,,,,,,,,,,,,,

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