Politica

Comparto A, la relazione di Conservatori e Riformisti e Forza Italia

La Redazione
Presentata lunedì scorso durante il Consiglio comunale
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Consiglio comunale lungo e complesso quello di lunedì scorso, la cui scìa aleggia ancora sulla politica ruvese. Insieme ad altri, argomento all’ordine del giorno infuocato e dibattuto quello sul comparto A, relazionato dai consiglieri dei partiti di minoranza Conservatori e Riformisti e Forza Italia, il cui testo integrale riportiamo di seguito.

«Premesso che:
· Con delibera di giunta comunale n. 428 del 05/06/1997, dichiarata immediatamente esecutiva, stanti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità, la Giunta comunale autorizzò la occupazione temporanea e di urgenza dei suoli del sub-comparto A per la realizzazione del programma di Erp;
· Conseguentemente il successivo giorno 06/06/97 fu firmato il Decreto Sindacale n. 163, poi ritualmente notificato, predisposto dal responsabile tecnico comunale della sezione espropriazioni;
· Con la stessa delibera giuntale n. 428 del 05/06/97 fu deliberato “stabilire che, ad avvenuta approvazione del Prg, i proprietari dei suoli interessati alla occupazione potranno effettuare, con il riconoscimento delle indennità di cui al piano particellare di esproprio approvato, la cessione volontaria dei suoli, previa attivazione delle procedure di cui agli artt. 128, 129 e 130 del Regolamento Edilizio allegato alla variante di Prg (cfr. punto 6 dispositivo delibera giuntale).

Giova sin d’ora sottolineare che:
a – l’approvazione definitiva del Prg avvenne con deliberadi Giunta Regionale n. 282 del 15/04/99, pubblicata sul Burp n. 51 del 19/05/99 e fatta propria dal Consiglio comunale con delibera n. 57 del 24/09/1999.
b – i termini perentori per l’applicazione non discrezionale degli artt. 128, 129 e 130 del Regolamento edilizio, richiamati nella precitata delibera di Giunta Comunale n. 428 del 05/06/1997, e sempre riportati in tutti i Decreti definitivi di esproprio, erano di mesi 6 (sei);
· Avverso il Decreto sindacale n. 163 del 05/06/1997 (autorizzazione giuntale alla occupazione di urgenza) fu presentato ricorso da parte di uno solo dei proprietari dei suoli occupati e precisamente da parte della ditta Siam S.a.s. di Vincenzo Scardigno.

Il Tar per la Puglia, II Sez., con sentenza n. 1672 del 27/12/99 accoglieva il ricorso presentato dalla sola Società Siam per “la mancata fissazione dei termini, ex art.13 della Legge n. 2359/1865, nell’atto dichiarativo dellaPubblica Utilità”.

Tale decisione di I° grado veniva, con apprezzabile e sorprendente rapidità, confermata in Consiglio di Stato con Decisione della Sez. IV, n. 2936/2000. Il ricorso al Consiglio di stato fu depositato il 31/01/2000. La decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, fu assunta il 18/04/2000 e fu depositata in segreteria del Consiglio di Stato il 22/05/2000. Il 24/05/2000 fu rilasciata copia conforme;
· La Decisione del Consiglio di Stato n. 2936/2000, giova evidenziarlo, è ictu oculi in palese contrasto con “…il pacifico orientamento di questo Consiglio di Stato che esclude chel’art. 13 dellaLegge 25/06/1865, n 2359, in materia di apposizione dei termini, iniziale e finale, delle espropriazioni per pubblica utilità e dei relativi lavori, sia applicabile per le espropriazioni attinenti ai Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare, essendo
sostituito e assorbito dalle disposizioni che delimitano nel tempo ope legis l’efficacia dei piani stessi (cfr. CdS, adunanza plenaria, 20/12/2002, n. 8 e altre precedenti e successive).

Tra le altredecisioni del CdS, conformemente assunte alla precitata Sentenza del CdS, in adunannza plenaria, n. 8 del 20/12/2002, giova richiamare la Sentenza del CdS (Sez IV) n. 3318/2004 assunta a seguito del ricorso in appello n. 8833 del 1994 proposto dal Comune di Tagliacozzo.
Trattasi di fattispecie del tutto analoga a quella del Comunedi Ruvo di Puglia assunta da un Collegio prevalentemente composto dagli stessi Magistrati della Sentenza n. 2936/2000 che ha, invece, sanzionato la condotta del Comune di Ruvo di Puglia.

Rimarcato che:
· Il Prg di Ruvo è stato approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 24/09/99 e che pertanto i fondamentali artt. 128,129 e 130 del Regolamento edilizio andavano applicati nei successivi sei mesi, senza indugio alcuno, di talchè tutta la questione urbanistica dei programmi di Erp ben poteva e doveva essere risolta non solo nel termine perentorio di mesi sei e cioè entro il mese di marzo 2000 (e quindi prima
ancora della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2936 del 18/04/2000), ma anche contestualmente al sub comparto di edilizia privata, con ciò “inducendo” i proprietari dell’intero comparto A a definire tutti gli aspetti urbanistici, giuridici ed economici dell’intero comparto A (Erp ed EdiliziaPrivata).

Tral’altro la ratio non solo urbanistica degli artt. 128,129 e 130 del Regolamento edilizio era ed è proprio quella di definire, in tempi certi, tutti gli utili e gli oneri dell’intero comparto equamente distribuiti tra tutti i proprietari dell’intero comparto edilizio.

Ed invece l’inerzia del Comune di Ruvo si è protratta fino al 30/6/2009, allorquando, finalmente, è stata notificata ai proprietari dei suoli del comparto A, tra cui anche alla Ditta Siam di Vincenzo Scardigno, la diffida dirigenziale per l’attuazione, tra gli altri adempimenti, degli artt. 128,129 e 130 del Regolamento edilizio (cfr. Prot. 11118 del 03/06/2009).
E però anche tale atto, quand’anche molto tardivo, è rimasto a tutt’oggi lettera morta, perdurando perciò una ingiustificata inerzia della PA.

Evidenziato che:
· Comunque qualsivoglia schema amministrativo di tipo transattivo (come nella fattispecie che qui rileva) ovvero contrattuale, deve sposarsi con la peculiarità dell’istituto del comparto edilizio e, quindi, come in tutte le fattispecie urbanistiche del Comune di Ruvo, così come nel comparto A, anche con la natura composita del diritto dell’espropriato in parte indennizzato con lo stesso diritto ad edificare la edilizia residenziale privata ed in parte in danaro».

Questi i motivi per i quali, «prescindendo dalle pur molteplici valutazioni di merito (urbanistico, giuridico e amministrativo) dello schema transattivo ovvero delle linee guida per il predisponendo schema transattivo proposti dal Direttore dell’Area n. 9 Ing. Vincenzo D’Ingeo», i consiglieri Matteo Paparella, Giovanni Mazzone, Antonello Paparella, Franco Catalano e Claudio Cantatore hanno abbandonato l’aula sollecitando «ancora una volta, gli organi comunali competenti ad assumere tutte le pertinenti e doverose iniziative per far applicare, una volta per tutte, i princìpi correlati alla irrisolta questione “dell’indennizzo misto” che interessano tutti i comparti edificatori compreso, ovviamente, il comparto A, la cui definizione transattiva rappresenta una favorevole occasione per aggredire in sede amministrativa la questione complessiva degli espropri, senza trascurare l’attivazione di idonee procedure legali anche a livello di Cedu che, invero, potrebbero essere ravvisabili anche, ma non solo, in ordine alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2936/2000 di cui si è sinteticamente innanzi commentato».

venerdì 18 Settembre 2015

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