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Appalto gestione piscina comunale, il Consiglio di Stato da’ ragione al Comune

La Redazione
Confermato l'affidamento all'Ati Asd Adriatika Nuoto - Asd Fiorentina Nuoto
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Confermata dal Consiglio di Stato la sentenza del Tar con la quale era stato respinto il ricorso della società risultata seconda classificata alla gara d'appalto per la gestione della piscina comunale.   L  'Asd Circolo Nautico Posillipo Napoli e Smea srl costituite in Rti (Raggruppamento temporaneo di impresa), aveva impugnato l'esito della gara d'appalto con cui era stata affidata la gestione della piscina comunale per nove anni alla Ati (Associazione temporanea d'impresa) ASD Adriatika Nuoto e ASD Fiorentina Nuoto.

Il TAR aveva giudicato infondate tutte le questioni sottopostegli dalla SMEA –Posillipo per invalidare la gara. L'appello al Consiglio di Stato ha dato lo stesso esito.

In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure opposte sulla presunta mancata presentazione della fotocopia dei documenti di identità da parte dei vincitori in uno dei plichi che dovevano essere prodotti per la partecipazione. «L’avvenuta produzione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della offerta economica nel plico A è idonea a soddisfare l’interesse della stazione appaltante di disporre di un’adeguata certezza in ordine alla provenienza della offerta economica –e delle contestuali, “incorporate” dichiarazioni di impegno- del firmatario della offerta medesima. In questa peculiare situazione non era richiesto –anzi, era vietato- che il plico C contenesse una ulteriore fotocopia del documento di identità del firmatario della offerta economica, non sussistendo alcuna lesione del principio della “par condicio” dei concorrenti», ha motivato il Consiglio di Stato.

REspinte anche le censure che mettevano in discussione anche le dichiarazioni dell’aggiudicataria di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili. Sul punto il Consiglio di Stato scrive: «Le dichiarazioni sono richieste dalla l. n. 68/99 allo scopo di imporre –evidentemente nel corso del rapporto di gestione dell’impianto- l’osservanza delle norme in materia di assunzione dei disabili e di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Correttamente le appellate rimarcano che le dichiarazioni stesse costituiscono un impegno in tal senso a prescindere dalla esistenza, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro in corso di svolgimento. La finalità suindicata si persegue imponendo l’obbligo della relativa dichiarazione di regolarità anche se l’impresa non rientra nei casi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/99. In questo contesto, se l’RTI aggiudicatario avesse omesso di rendere la dichiarazione, appare verosimile che in giudizio si sarebbe discusso della mancanza delle dichiarazioni, ex art. 2/h) del bando. E’ dunque corretta la decisione del TAR sul punto, secondo la quale in sede di domanda di partecipazione a una gara, in base al bando anche i soggetti esonerati per legge dalla osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili erano tenuti a produrre la dichiarazione “de qua”, dovendosi inoltre dare rilievo alla affermazione “sostanzialistica” del Giudice di primo grado secondo la quale l’art. 17 della l. n. 68/99 non può ritenersi violato in quanto le aggiudicatarie non ricadono entro la sfera soggettiva dell’obbligo».

In discussione era anche la incongruenza dei punteggi attribuiti per la offerta tecnica. Opposizione anch'essa giudicata infondata: «La commissione di gara -si legge nella sentenza-, per individuare l' offerta economicamente più vantaggiosa, gode di un'ampia discrezionalità nella suddivisione del punteggio da attribuire agli elementi costituenti l' offerta tecnica, secondo i criteri predefiniti nella “lex specialis” di gara. Tale discrezionalità, di natura tecnico-amministrativa, non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di evidenti irrazionalità e incongruenze, non potendosi ritenere tali l'elaborazione, da parte della commissione, di modalità di graduazione del punteggio.
Guardando più da vicino al caso in esame si impongono le seguenti osservazioni.
Sulla prima parte del motivo proposto, che ruota in misura notevole sul rilievo, ripetuto più volte, per cui l’ASD Adriatika Nuoto e l’ASD Fiorentina Nuoto non hanno dipendenti, va sottolineato, con il TAR, che “la circostanza che le due associazioni non abbiano dipendenti non ne sminuisce la professionalità, una volta che esse abbiano dimostrato una rilevante esperienza nel settore maturata attraverso l'utilizzo di rapporti di collaborazione”.
Ciascun concorrente ha invero la facoltà di organizzare la propria attività come ritiene più opportuno.
Nella specie, dai modelli 770/10 (anno 2009) prodotti in giudizio dalla difesa dell’RTI aggiudicatario (v. fasc. Adriatika, elenco documenti 3.9.2010, dal quale risultano depositate una ventina di certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), emerge l’impiego di numerosi collaboratori, elemento rivelatore di un’organizzazione stabile capace di realizzare i progetti indicati nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
In secondo luogo, e sotto un diverso profilo, la documentazione comprovante a) l’esperienza di collaborazione con la FIN e/o con il Comitato paralimpico italiano, nella gestione di impianti e/o di programmi e progetti sportivi legati alle attività natatorie; b) l’esperienza nella gestione di impianti natatori (cfr. il quarto e il quinto indicatore di valutazione della offerta tecnica), oltre al progetto per la gestione dell’impianto natatorio –programmazione di diverse attività agonistiche, ludiche, ecc… (cfr. il sesto indicatore di valutazione) è sicuramente riconducibile all’ASD Fiorentina Nuoto. Infatti, né per il progetto di gestione, né per la documentazione richiesta, relativa alla esperienza precedente nella gestione di impianti, erano prescritte particolari formalità e neppure la semplice sottoscrizione (conf. bando, pag. 5). Solo le dichiarazioni di affiliazione alla Federazione italiana nuoto e di aggregazione a discipline sportive associate dovevano essere rilasciate nei modi previsti dal d.P.R. n. 445/2000, modalità che risultano rispettate (come dimostrato nella produzione documentale dell’aggiudicataria del 16 settembre 2010).
Nel caso in esame la stazione appaltante, con riferimento ai 75 punti attribuibili per la offerta tecnica, ha individuato una serie di parametri / indicatori, rispondenti all’esigenza di graduare il punteggio per le diverse sub voci (cfr. bando, pag. 6: per ogni criterio saranno definiti uno o più indicatori…), offrendo così un sostegno adeguato alla motivazione del punteggio come è stato in concreto attribuito, risultando la griglia di sottovoci idonea a guidare l'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione, rendendo effettiva la possibilità di controllo al giudice
».

Respinte anche altre eccezioni legate alla presentazione della documentazione. I ricorrenti avevano presentato domanda di risarcimento danni che il Consiglio di Stato ha rigettato.

giovedì 7 Giugno 2012

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