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Parco Nazionale dell’Alta Murgia: ordinanza di divieto di raccolta funghi

La Redazione
Il divieto di raccolta funghi e di altri prodotti di vegetazione spontanea è limitato al periodo di dodici mesi e sui suoli percorsi da fuoco
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Questo il testo integrale dell’ordinanza n. 01/2007 del 05/10/2007 emanata dal Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia Girolamo Pugliese:

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 ‘’Legge quadro sulle aree naturali protette’’;
Visto il D.P.R. 10 marzo 2004 ‘’Istitusione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia’’;
Considerato che il citato D.P.R. istitutivo prevede all’art. 3, comma 1 lett. B) della dsisciplina di tutela del Parco, il divieto di raccolta e di danneggiamenti della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per i fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente Parco;
Considerato che il territorio del Parco è stato interessato, in particolare nel corso degli ultimi mesi, così come rappresentato da comunicazioni del CTA-CFS del Parco agli atti dell’Ente, da incendi che hanno arrecato notevoli danni e perturbazioni agli ecosistemi forestali e steppici ed alle specie selvatiche animali e vegetali riconosciuti di importanza comunitaria e prioritari ai sensi Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
Considerato che è necessario assicurare il ripristino delle cenosi epigee preesistenti sui suoli percorsi dal fuoco nell’anno in corso, consentendo il completamento del ciclo biologico sino alla propagazione di spore e di semi e salvaguardando l’emissione degli altri organi vegetativi;
Considerato altresì che il recupero della vegetazione determina la riclonizzazione da parte di specie animali vertebrate ed invertebrate ricostituendone complessità ecologia;
Considerato che la raccolta dei funghi e della vegetazione spontanea sui suoli percorsi dal fuoco nell’anno in corso, comprometterebbe per lungo periodo la capacità di recupero e riclonizzazione;
Considerato che si rende urgente, improrogabilmente e necessario vietare la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea sui suoli percorsi dal fuoco del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per il periodo di un ciclo riproduttivo e quindi di dodici mesi a far data dalla data di emanazione della presente ordinanza, al fine di evitare il pericolo della definitiva perturbazione delle cenosi suddette;
Visto l’art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991
Su Proposta del Direttore f.f. dell’Ente

Si Ordina:

1. Sui suoli percorsi dal fuoco nell’anno in corso nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia è vietata la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea per il periodo di dodici mesi a far data dalla emanazione della presente ordinanza.
2. La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 30, comma 2 della legge 394del 6 dicembre 1991 ‘’Legge quadro sulle aree naturali protette’’ e successive modificazioni ed integrazioni e con le sanzioni previste dall’art. 7 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 ‘’Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376’’
3. Al CTA-CFS del Parco demandante, il compito di far rispettare la presente ordinanza, accertando ogni sua eventuale trasgressione e di irrogare l’eventuale sanzione amministrativa.
4. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva è pubblicata all’albo dellEnte e nel suo sito intenet, ed è trasmessa ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Andria, Bitonto, cassano delle Murge, Corato, Gravina, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Tritto, per la sua affissione con appositi manifesti ed all’albo pretorio di quei Comuni, ai Presidenti delle Comunità Montane della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud Orientale, al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Bari ed al Presidente della Regione Puglia.
5. L’indicazione del divieto contenuto nella presente ordinanza sarà apposta su tabelle collocate in prossimità dei luoghi interessati.

sabato 13 Ottobre 2007

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caterina
caterina
16 anni fa

Aggiungete al titolo sui suoli percorsi dal fuoco non omettete le parti importanti altrimenti fate molta confusione.

ivan
ivan
16 anni fa

Quindi solo sui suoli percorsi dal fuoco?
E come si fa a distinguere questi suoli??

Per me sarebbe meglio su tutta l’intera murgia.
Giustissima ordinanza!

ivan
ivan
16 anni fa

Secondo me il titolo dice: 12 mesi sull’intero parco e in aggiunta sui suoli incendiati.

Giustissima ordinanza!

GHIGNODIPUNTA
GHIGNODIPUNTA
16 anni fa

Ed anche questo piacere ci avete tolto!!! Cecato se ogni volta che andavo a funghi mi ritiravo con più di 200 grammi di funghi.Però era un modo di fare lunghe passeggiate all’aria aperta e sopratutto di presenziare la murgia.Sicuramente quando c’è gente i bastardi che discaricano di tutto (amianto, rifiuti speciali, materiale di risulta) si guardano bene dal farlo.Non ho ancora avuto sentore che sia stata elevata una, dico una ,multa x queste gravi infrazioni.

baffodoro
baffodoro
16 anni fa

condivido a pieno ciò che ha scritto ghigno per le passeggiate solitarie o in compagnia unendo l’utile al dilettevole,poi non condivido il divieto per il fatto che sti amati funghi cardoncelli li trovi quasi ovunque ma sulle bancarelle ,perche se và uno di noi non trova mai niente e poi sarei più per un controllo sulla misura e sulla quantità che se troppo piccoli o una quantità eccessiva venga sanzionato chi li ha raccolti come fanno per la pesca.cosa ne dite non è un idea?

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