Proroga automatica esenzione pagamento ticket al 30 settembre

La Redazione

La proroga si è resa necessaria per evitare che i cittadini si debbano presentare negli uffici delle Asl per rendere l’autocertificazione, nel caso non siano presenti negli elenchi degli esenti

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La Giunta Regionale, riunitasi questa mattina
in videoconferenza, ha disposto la proroga automatica fino al 30/09/2020 della
validità dei codici di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di
reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione resa nel corso del 2019, in
scadenza al 31/3/2020. La proroga si applica ai seguenti codici di esenzione:

o assistiti di età inferiore a 6
anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01);
o disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a
11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni
figlio a carico (codice E02);
o titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice
E03);
o titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro
familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice
E04);
o assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo
complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a
carico (codice E94);
o assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice
E95);
o assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino
a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice
E96).

I codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e
per l’acquisto di farmaci;
I codici E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami
specialistici;
I codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per
l’acquisto di farmaci.

La proroga si è resa necessaria per evitare che i cittadini si debbano
presentare negli uffici delle Asl per rendere l’autocertificazione nel caso non
siano presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente dall’Agenzia
delle Entrate per il tramite del sistema Tessera Sanitaria, evitando il rischio
di sovraffollamenti che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza
prevista come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Non è pertanto necessario recarsi al distretto sociosanitario per il rinnovo
dell’esenzione né per ottenere l’attestato di esenzione. I codici di esenzione
sono gestiti in modalità telematica e sono disponibili in automatico ai medici
in fase di prescrizione.

Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio
dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano
modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è
suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in
materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

I cittadini che vogliono rendere comunque l’autocertificazione al fine di avere
un attestato di esenzione valido fino al 31/3/2021 possono usare il servizio
online disponibile accendendo al sistema TS. Per informazioni su tale servizio
visitare il portale regionale della salute.

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