Pellegrini (Idv) sul Comparto A: «Quell’articolo di legge potrebbe essere incostituzionale»

«È una copia abbellita della vecchia disposizione censurata. Inevitabili le ricadute negative sui soci delle Cooperative assegnatarie dei suoli»
La soluzione adottata per l’occupazione dei suoli da parte delle cooperative edilizie che hanno costruito nel Comparto A, non convince il coordinatore cittadino dell’Italia dei Valori Raffaele Pellegrini. I dubbi nascono dalla legittimità costituzionale dell’articolo di legge sulla base del quale si è proceduto alla transazione con i proprietari dei terreni. Dubbi espressi in una nota che riceviamo e di seguito pubblichiamo.
L’istituto dell’occupazione acquisitiva è stata oggetto di aspra critica da parte della Corte di Strasburgo – CEDU (Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo, ndr) per violazione del principio di legalità: viene riconosciuto effetto acquisitivo ad una condotta illecita della pubblica amministrazione. Una patologia, quindi, del procedimento espropriativo.
Il legislatore introducendo l’art. 43 nel T.U. sulle espropriazioni ha cercato di rendere legittimo il meccanismo dell’occupazione e sanare le varie situazioni di “occupazione sine titulo”
L’acquisizione sanante così come prevista dall’ex art. 43 T.U. è stata, con sentenza n. 293 dell’8/10/2010, dichiarata costituzionalmente illegittima: risulta in contrasto con la normativa convenzionale della CEDU e con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega.
Nel 2011 fu introdotto il nuovo articolo 42-bis del D.P.R. 327/2001 che disciplina l’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. Tale norma si rese necessaria in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità anzidetta.
Nell’introdurre la nuova norma, tuttavia, il legislatore rivolge l’attenzione, tra l’altro,
– 1) alla necessità di una motivazione specifica che possa rendere note le ragioni di eccezionalità che autorizzano la deviazione dal normale iter procedurale;
– 2) al provvedimento di acquisizione che deve contenere l’indicazione dell’indennizzo da corrispondere entro il termine di trenta giorni per acquisire efficacia.
Con questa tecnica normativa il legislatore ha nuovamente sfidato la Corte Costituzionale?
Ed i relativi principi fin qui enunciati dalla Corte che fine faranno?
È bene ricordare a tutti i cittadini che l’indennizzo non è risarcimento. L’indennizzo, di solito, è liquidato in misura inferiore al concreto valore venale del bene che, dunque, rappresenta un mero indicatore economico.
In conclusione, il vecchio art. 43 è stato dichiarato incostituzionale nel 2010.
Oggi rivive nel nuovo art. 42 bis del 2011.
Una copia abbellita della vecchia disposizione censurata.
Inevitabili saranno le ricadute negative sui cittadini di Ruvo di Puglia e sui soci delle Cooperative assegnatarie dei suoli.
Commenti
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Ma questo signore, che non credo sia un costituzionalista ma ha semplicemente letto e riportato un commento preso da internet non ha sempre detto che i soci delle coop devono pagare e basta??? e la sua soluzione quale sarebbe? lasciare le cose così come stanno senza nè arte nè parte e alimentare il contenzioso. meno male che a Ruvo IDv ha preso meno di 100 voti….Paolo Malerba
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Forse l’allegro coordinatore dell’Italia dei Valori non ha considerato che proprio per questo è stata stipulata una transazione con i proprietari dei suoli,. In tal modo l’accordo volontario tra le parti rimane pienamente valido ed efficace anche in denegata ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 42 bis dpr 380/2001. Cordiali saluti
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Di Regola, pubblicare un articolo serve per dare informazione ai lettori, quindi non credo che sia un testo copiato ma descrive il contenuto delle leggi sopra riportate. Il cantautore Fabrizio Moro, scrisse nel 2.000 una canzone, “Pensa”, io direi che molta gente deve pensare un attimo prima di esprimersi… . Basta aspettare ancora, bisogna risolvere il più presto possibile il problema delle Cooperative altrimenti saremo tutti noi Cittadini Ruvesi a subire dei danni. Avviare altre sentenze non serve, porterebbero solo ulteriori ricadute negative sui soci.








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