Negato l’accesso agli atti, il Tar condanna il Comune

Alla ricorrente è stato impedito di verificare un’eventuale disparità di trattamento circa la concessione di permesso di costruire
«Secondo un principio ormai pacifico, in sede di accesso ai documenti la delibazione deve avere ad oggetto unicamente la sussistenza, in astratto, di un interesse giuridicamente idoneo a fondare la richiesta di accesso, in base al disposto dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, a mente del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere, sicché, sotto tale profilo, è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse».
E’ quanto ha ricordato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, nell’accogliere il ricorso di una cittadina ruvese (rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro di Bari) che chiedeva di visionare gli atti del Comune circa una pratica urbanistica di una terza persona, per la quale la ricorrente aveva ravvisato «l’esecuzione di interventi edilizi identici o analoghi», e questo perchè la cittadina ruvese potesse acquisire «elementi di fatto eventualmente idonei a configurare il vizio di disparità di trattamento, in sede di contenzioso dinanzi al giudice amministrativo».
La pratica di cui si parla nella sentenza del Tar, riguarda il permesso di costruire in sanatoria per la costruzione abusiva di un capannone, su terreno di proprietà in zona agricola. Permesso negato dal Comune e che invece, secondo la ricorrente, in analoga condizione è stato accordato ad un altro cittadino. Da qui la richiesta di accedere agli atti riguardanti il permesso concesso. Ma il Comune ha impedito alla cittadina ruvese la consultazione di questi atti riferendo che il controinteressato, titolare del relativo permesso di costruire, si sarebbe opposto.
Appellandosi al Tar, la donna ha visto accolte le proprie ragioni perchè, dice la sentenza, «ha dimostrato di vantare un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza degli atti richiesti, a fronte del quale non può essere sufficiente, per giustificare il diniego, la mera opposizione del terzo titolare del permesso di costruire».
Il Tar ha anche condannato il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di 1.500 euro oltre Iva.
Commenti
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1800 euro che il Comune(noi cittadini) paga.
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Il Comune ha la possibilità di presentare il conto allo zelante responsabile dell’accaduto? Purtroppo questi comportamenti non sono occasionali ma rientrano in ignoranti ed arroganti pratiche consolidate. Che sia fatta giustizia! Completa giustizia!!
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1815 euro, l’iva è al 21%…
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sembra che sia un vizio del comune, oddio i funzionari del comune di ruvo che negano l’accesso agli atti








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