L’immobile “pertinenza” vuoto non paga l’Imu

La Redazione

Secondo la Commissione Tributaria regionale della Puglia non vale il principio affermato dal Comune di Ruvo secondo cui se l’immobile è privo di utenze domestiche collegate perde la suddetta natura

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L’immobile “pertinenza”, sia esso un box, un deposito o un garage, non paga l’Ici (l’attuale Imu) anche quando, poiché vuoto, è stato esentato dal pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani: una buona notizia per alcuni contribuenti, sopratttutto in questo periodo di tasse e scadenze. Non vale dunque il principio affermato dal Comune di Ruvo di Puglia secondo cui se l’immobile è privo di utenze domestiche collegate perde la suddetta natura.

Lo ha riconfermato la Commissione Tributaria Regionale Puglia con sentenza n. 2438/03/2015 del 16.11.2015, che ha rigettato il ricorso in appello opposto dal Comune di Ruvo alla sentenza dei giudici di primo grado i quali avevano già affermato detto principio con sentenza n. 136/4/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari del 12.06.2013. Sull’argomento si era anche già espressa la Suprema Corte di Cassazione, che aveva affermato non esservi, in tema di individuazione della pertinenza, nessuna potestà regolamentare da parte del Comune, trattandosi di questione non rimessa all’attribuzione degli enti locali.

La questione nasce ben 10 anni fa, quando il signor Berardi acquistò a Ruvo un locale di categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito) con l’intento, indicato nell’atto notarile di acquisto, di destinarlo ad “accessorio e pertinenza” del suo appartamento, sito al secondo piano dello stesso caseggiato. Proprio perché “pertinenza”, il signor Berardi ha pagato l’Ici ridotta fino al 2007, omettendo invece ogni pagamento dal 2008, così come stabilito dalla normativa pro tempore vigente.

A fine 2010 il Comune di Ruvo di Puglia però gli ha notificato per questo ben quattro avvisi di accertamento per gli anni dal 2006 al 2009, pretendendo il versamento delle relative tasse. Il nostro, dopo aver chiesto spiegazioni all’Ufficio Tributi del Comune, presso il quale pare abbia riscontrato un atteggiamento di totale chiusura, ha versato quanto gli veniva richiesto, ma ad aprile 2011 ha presentato istanza di rimborso di quanto secondo lui illegittimamente preteso e incassato. Istanza rigettata dal Comune circa un mese dopo, poichè non era stato riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate fondato sulla circostanza della esenzione da Tarsu (Tassa sui rifiutu) concessa su detto locale a seguito di un sopralluogo avvenuto già nel 2005.

Il signor Berardi ha dato dunque mandato al dottore commercialista Salvatore Montaruli per l’attivazione di un ricorso davanti alla Magistratura tributaria al fine di  far valere il proprio diritto, con condanna del Comune di Ruvo di Puglia al rimborso delle somme indebitamente pagate, oltre agli interessi maturati e maturandi sino alla data del soddisfo. Ricorso depositato in Commissione Tributaria Provinciale di Bari a luglio 2011. Dopo aver evidenziato «l’incoerenza delle motivazioni del diniego di rimborso» da parte del Comune, si è insistito sulla natura pertinenziale dell’immobile per il quale impropriamente e illegittimamente l’ente locale ha preteso il pagamento dell’Ici, ha spiegato in merito il dottor Montaruli. In sostanza si è rimarcato che la situazione per cui l’immobile risultasse vuoto e senza utenze collegate non faceva  venir meno, come invece afferma l’Ufficio Tributi, la sua natura di pertinenza dell’abitazione principale, così come prevista dall’articolo 817 del codice civile. La natura pertinenziale del locale non sembra possa essere infatti messa in dubbio né dal punto di vista civilistico né fiscale. Sotto l’aspetto civilistico sono infatti rilevabili sia il requisito oggettivo della destinazione a servizio dell’abitazione principale, che quello soggettivo della coincidenza tra proprietario della pertinenza e dell’abitazione; dal punto di vista fiscale, si consideri che al momento dell’acquisto proprio per la sua natura di pertinenza, sostanziale ed effettiva, detto immobile è stato assoggettato a imposta di registro agevolata. Che poi per motivi economici e organizzativi personali risulti vuoto e senza collegamento di energia elettrica, non significa che perda la sua natura.

Il Comune di Ruvo di Puglia ha dato dunque mandato a un studio legale di Bitonto, ricorrendo in appello dopo la prima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale secondo la quale «le doglianze del ricorrente hanno fondamento per cui il ricorso va accolto». Appello rigettato lo scorso novembre dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con la seguente motivazione: «Il contribuente, nel corso del giudizio, ha esaustivamente, ancorché ellitticamente, fornito tutti gli elementi concreti necessari a enucleare il rapporto di pertinenza fra gli immobili […]. […]l’eventuale temporanea interruzione della fruizione del locale secondario da parte del soggetto titolare non ne altera la natura,  giacchè quella destinazione funzionale è incorporata in re ipsa, sicchè permanendo il vincolo con l’immobile principale, quello secondario non può usarsi se non in senso pertinenziale, alla luce della sua intrinseca natura».

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