Emergenza caldo: ordinanza regionale vieta il lavoro al sole nei settori edile e florovivaistico

A efficacia immediata

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Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato ieri, con efficacia immediata, un’ordinanza urgente per il divieto di attività lavorativa nei cantieri edili e nel settore florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Fino al 31 agosto 2024 è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata qui, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “Alto”.

«L’innalzamento delle temperature tipico dell’estate renderà rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno. L’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali».

L’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica arriva dopo un incontro che si è tenuto lo scorso 8 luglio durante il quale il segretario generale della Presidenza, Roberto Venneri, ha informato le organizzazioni sindacali e datoriali di quanto segnalato da Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” sui rischi da stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori in condizioni di esposizioni prolungate al sole, con riferimento ai settori dell’edilizia e florovivaistico. L’ordinanza segue quella dello scorso 18 giugno, che vieta analogamente i lavori nel settore agricolo nei periodi più a rischio.

Restano tuttavia salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente ordinanza e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.

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