Contributi per inquilini morosi incolpevoli, a Ruvo 16.990 euro

Mariella Vitucci

Pubblicata sabato sul Burp la delibera della giunta Emiliano. Il fondo per gli anni 2015 e 2016 ammonta a quasi 8 milioni

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Pubblicata sul Burp, il bollettino ufficiale della Regione Puglia, la delibera dello scorso 22 novembre con cui la giunta Emiliano ha fissato i criteri e la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli per gli anni 2015 e 2016.

Le somme da ripartire ammontano a 7.940.101 euro, di cui 1.246.619 residui dell’anno 2014, 1.794.546 del 2015 e 4.898.936 per il 2016.

I fondi a sostegno della morosità incolpevole saranno ripartiti tra i Comuni ad alta intensità abitativa e tra quelli con popolazione superiore a 10mila abitanti. In base ai criteri di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, la giunta regionale ha ritenuto di escludere i Comuni a cui spetterebbe un contributo d’importo inferiore a 2mila euro.

A Bari sono stati destinati 2.538.170 euro. Per i tre capoluoghi della provincia BAT stanziati in tutto 589mila euro (119.079 ad Andria, 260mila a Barletta, 210.190 a Trani). 206.761 euro andranno a Brindisi; 297.070 a Foggia; 363.614 a Lecce e 1.143.127 a Taranto.

Molfetta è il primo Comune dei 34 della provincia di Bari per consistenza del contributo destinato: 130.813 euro. Seguono Bitonto (74.803), Triggiano (47.164 euro), Modugno (46.993 euro), Monopoli (44.990 euro) e Altamura (43.018 euro). Ruvo di Puglia si colloca alla metà esatta della graduatoria, al 17esimo posto, con 16.990,42 euro, preceduta da Conversano (17.876 euro) e seguita da Bitritto (15.165 euro)

I Comuni, per individuare i soggetti destinatari del contributo per morosità incolpevole, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Burp (avvenuta sabato), dovranno emettere bandi aperti e darne comunicazione alla sezione regionale Politiche abitative.

Chi ha diritto al contributo per morosità incolpevole

Possono presentare domanda di contributo i soggetti morosi incolpevoli a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovute a perdita del lavoro per licenziamento (escluso quello per giusta causa), accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole dei reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Comune dovrà verificare che il richiedente abbia un reddito Ise non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa
con un valore Isee non superiore a 26mila euro; sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’Ue o, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possieda un regolare permesso di soggiorno; non sia titolare, insieme a ciascun componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio nazionale di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne o minore o con invalidità accertata per almeno il 74% o in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare la somma di 12mila euro.

I cittadini che hanno i requisiti richiesti dovranno presentare domanda di finanziamento al Comune il quale, effettuate le verifiche e i controlli necessari, provvederà a liquidare e pagare il contributo spettante.

Per consentire ai Comuni di procedere all’immediata erogazione dei contributi a favore dei soggetti richiedenti che ne hanno titolo, dopo l’approvazione del provvedimento da parte della giunta regionale, la dirigente della sezione Politiche abitative provvederà a corrispondere a ciascun Comune un acconto pari al 30% della somma attribuita. La restante parte di finanziamento sarà erogata ad esaurimento della quota parte del 30% già corrisposta, su richiesta dei Comuni in relazione alle ulteriori domande di contributo presentate dai cittadini aventi titolo, fino alla concorrenza dell’importo complessivamente attribuito.

 

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Commenti

  • Giuseppe vacca (utente non verificato)

    Sarei interessato all’oall’offerta .