«Comparto A, vi spiego perchè il Tar ha visto giusto»

Alla proposta di deliberazione avanzata da tre consiglieri di opposizione, risponde il legale rappresentante della parte ricorrente.
Il muro contro muro tra proprietari dei terreni espropriati da una parte e classe politica dall’altra, è ancora in corso nonostante le sentenze di tribunale che danno ragione ai primi e non offrono alternative ai secondi. Eppure, dall’opposizione si è cercato di proporre una delibera di consiglio comunale che giudichi errata una di queste sentenze. Si tratta di quella riguardante il comparto A, per la quale è stata impugnata e poi annullata una nota dirigenziale con la quale si sarebbe chiesto ai proprietari, insieme alla stipula della convenzione, la rinuncia ai ricorsi giudiziari pendenti. Condizione non accettata che ha portato uno di essi a proporre ricorso al Tar e a ottenere l’annullamento della nota. Secondo tre consiglieri dell’opposizione (Paparella, Cantatore, Mazzone), il Tribunale ha definito erroneamente la nota un “diniego alla stipula della convenzione”. Ma Michele De Leo, promotore del ricorso come presidente del Consorzio “via Vecchia Corato”, ribatte a questa interpretazione con una nota che ha inviato a Ruvolive e che viene pubblicata di seguito.
In qualità di legale rappresentante della Soc. Cooperativa Edilizia La Tettoria Scrl, nonché di presidente del consorzio “Via vecchia corato”, costituito con atto a rogito Notar Berardi da Ruvo di Puglia in data 13.12.2007 per dar corso alla esecuzione del programma edificatorio tra i proprietari dei suoli ricadenti nell’ambito del Comparto A del Vigente.Prg chiedo la cortesia di veder pubblicata la presente nota, vergata di getto dopo la lettura, sul vostro sito web, del c.d. “ordine del giomo prsentato dai consiglieri delie liste civiche, Io Sud e Pdl, a seguito della sentenza del Tar Puglìa 30.7.2012, n.1557/2012 in rete in data 31.08.2012.
Preciso che questo scritto non intende rappresentare una puntuale contestazione di natura tecnica, del contenuto di tale.oordined el giorno”—che pure si caratterizza per una congerie di inesattezze, errori e strumentali prospettazioni api arte- quanto un personalissimo spunto, seppur modesto per l’awio di una analisi disincantata di alcuni aspetti che, nella fattispecie vengono in rilievo, ma che per loro natura ricadono in una più vasta (o, più correttamente sconfinata), ultradecennale e complessa problematica: mi riferisco alle questioni degli espropri per la realizzaziondee i programmi di ERP’ della legittimità o meno delle procedure seguite per auuare gli stessi dell’indennizzo da corrispondere ai proprietari dei suoli, del valore dei suoli medesimi,c l-erl isarcimento dei danni, del diritto a costruire per i privati titolari di suoli e, non da ultimo, dél peso per la intera collettività che scelte errate, insistite e miopi, risalentin el tempoe d anche recenti -ma sempre condite da strumentalizzazioni politiche e visioni di parte – hanno sin qui generato e, con rui l. quali collettività ruvese è costretta oggi a fare i conti.
Operata tale premessa, non v’è uomo ‘libero” che non veda come l”‘ordine del giorno” in questione non possa in alcun modo trovare condivisione né nei presupposti, né -tampoco- nella forma e nei contenuti. Inammissibile nei presupposti, perchè la presunzione di poter criticare -in sede consiliare, una sentenza legittimamente emessa- da * organo giurisdizionale, invitando addirittura alla sua disapplicazione (!!!), senza il ricorso agli strumenti-apprestati dalla legge e senza I’avallo di alcuna contrastante decisione di rango superiore, è sinonimo di arroganza (a ricordo di chi scrive, tale pretesa si collocherebbe sulla stessa linea di pensiero di una analoga deliberazione di consiglio comunale la n. 28 del 23.7.2010 assunta su iniziativa della medesima parte politica, oggetto di vero e proprio scherno presso i vari organi giurisdizionali cui fu inditizzata!). L’ordine del giorno, assume di poter sposare ciecamente i contenuti del prowedimento impugnato ed annullato (dall’allora Dirigente della ripartizione Servizi Tecnici) senza punto considerare che -pur prescindendo dalla interpretazione della portata e dei contenuti, degli strumenti di approvazione del piano di comparto e/o di subcomparto A offerta dal TAR – il prowedimento impugnato sarebbe stato comunque annullato perchè si poneva in contrasto con una precedente-decisione del medesimo tribunale -la n. 4062/2010- passata in giudicato ed assunta su iniziativa dello stesso consorzio “via Vecchia Corato”!
La impugnata nota dell’allora Dirigente il Settore Servizi Tecnici prot.n .2l5l7 del 18.10.2011, invero, tornava ad imporre ai compartisti la adesione forzosa ad una clausola nulla (la forzosa rinuncia ai ricorsi giurisdizionali pendenti!).per contrasto con non nei mperative di legge.
Tale pervicace volontà della Amministrazione era già stata sanzionata e censurata per I’appunto con la sentenza n. 4062/20I0 del TAR Puglia, passata in giudicato e, quindi, immodificabile.
L’Amministrazione Comunale a mezzo di quello che era il Dirigente i l Settore Servizi Tecnici alla data del 18.10.2011 invece di conformarsi, aveva ritenuto bene di aggirare la decisione, disapplicandola ed imponendo nuovamente la sottoscrizione della clausola vessatoria.
Aveva poi “condito” tale opzione con I’ulteriore condizione, relativa alla obbligatoria cessione di aree esterne al sub-comparto di edilizia privata, cui si riferiva la convenzione a sottoscriversi dai privati proprietari, in modo tale da conculcare a tempo indefinito il diritto a costruire di coloro i quali, già titolari di suoli, si erano visto usurpare i terreni.
Infatti, come ormai a tutti noto, nel caso del Comparto A, ed a differenza di altri comparti- non è neppure ipotizzabile I’istituto dell’espropriazione di suoli, almeno con riguardo al pregresso operato del Comune di Ruvo di Puglia: infatti la localizzazione dell’intervento ERP fu definitivamente annullata, con sentenza, anche in questo caso, passata in giudicato; trattasi quindi di mera occupazione usurpativa con conseguente diritto dei proprietari dei suoli ad ottenere il risarcimento dei danni, e non il mero indennizzo.
In via alternativa, non essendo più configurabile (per legge) nella fattispecie il fenomeno della c.d. accessione invertita, ma essendosi perfezionata una mera ipotesi di accessione ordinaria, vi è che oggi gli occupanti degli alloggi non sono proprietari di alcunchè, mentre i titolari dei suoli sono divenuti proprietari anche di quanto sopra costruito (salvo I’obbligo di pagamento del valore dei materiali impiegati per le costruzioni!), e quindi ben potrebbero chiedere lo sgombero delle aree.
Inaccettabile nella forma perchè, a costo di criticare I’operato dell’attuale organo di governo comunale e farlo apparire anche in questa circostanza, come costituito da una sciagurata
combriccola di sproweduti e/o inadeguati principianti ffik #^40 A” ú l”‘ordine del giorno” in esame contiene affermazioni non vere o, nella migliore delle ipotesi, argomentazioni inconsistenti.
Ed infatti, non riveste alcun pregio evidenziare che I’incarico al difensore del Comune di Ruvo di Puglia è stato conferito solo il giorno anteriore alla prima udienza, in quanto il procedimento innanzi al TAR si è sviluppato attraverso ben 3 udienze (rispettivamente in data 12.1.;17.5e. 31.5.2012). L’udienza del 12.1. 2012 aveva quindi solo natura interlocutoria; ed infatti il Comune ha avuto tutto il tempo per apprestare una compiuta (quanto ineffrcace) difesa, come dimostra il fatto che in data 6 .4.2012 il difensore dell’Ente ha proweduto a depositare la delibera di consiglio comunale n. 6 del 29.2.2012 (con cui I’Amministrazione dichiarava, in via di principio, di voler sposare il procedimento di cui all’art. 42 bis Dpr 32712001, per sanare la situazione del Comparto A), in tal modo cercando di ottenere, nel tentativo di una pur strenua difesa dello sciagurato atto amministrativo impugnato dal Consorzio ricorrente, una dichiarazíone di carenza di interesse al ricorso; owero come dimostra la circostanza che in ancora data 16 aprile 2012 il difensore del Comune depositava una articolata memoria difensiva a sostegno, ancora una volta, del prowedimento impugnato dal Consorzio e della supposta carenza di interesse del ricorrente.
La verità è che, come si legge nella chiara motivazione della decisione, il prowedimento era indifendibile perchè errato sul piano tecnico, contraddittorio rispetto al contenuto di precedenti atti amministrativi di rango superiore, ed illegittimo su quello giuridico; mentre la dichiarazioni di intenti del Comune restavano solo tali.
Tutto ciò a conferma che il prowedimento impugnato, lungi dal conformarsi agli elementari principi che informano la Pubblica Amministrazione (legittimità, trasparenza imparzialità etc), rispondeva a logiche affatto diverse, tuttavia ben note proprio alla parte politica che si è fatta portatrice dell”‘ordine del giorno”. Il prowedimento annullato costituiva, in verità, I’ennesimo esercizio di un modo ormai superato perchè sconfitto dalla successione degli eventi, dalla esperienza pratica, dalle decisioni dei giudici -e quindi fallimentare-, di concepire la soluzione dei problemi urbanistici a Ruvo di Puglia, soprattutto in una fattispecie caratterizzata da particolari problematiche come quelle del comparto A.
Deprecabile nei contenuti, perchè la iniziativa se da un lato si traduce, in una cieca ed acritica, ma interessata condivisione dell’operato dell’allora Dirigente -già ripetutamente censurato dalle decisioni dei giudici amministrativi-, dall’altro lato getta infondate ombre, e semina dubbi strumentali sull’operato di altri interlocutori (precedente responsabile dell’Ufficio Tecnico, titolare dell’assessoraatoll ‘urbanistican ella precedente giunta) che, in base alle merc petizionid i principio contenute nell'”ordine del giorno”, si sarebbero macchiati della sola colpa di discostarsi dalla linea apoditticamente espressa nella (peraltro successiva ed ) annullata nota della Ripartizione Servizi Tecnici n. 2151d7e l1 8.10.2011! .
Tale condotta è perfettamente coerente con il comportamento di quella parte politica che, invece di sforzarsi di spiegare ai soci delle cooperative insediate nel Comparto A, le ragioni per cui i suoli occupati vanno legittimamente pagati ai proprietari (solo in tal modo si tutela il bene casa, si regolarizza la posizione giuridica delle cooperative e non si corre il rischio di restare con un “pugno di mosche in mano”), ha fomito a più riprese” rassicurazioni” di vario tenore: in un primo momento assicurando la esenzione da qualsivoglia pagamento e, d ora facendosi portatore della teoria del pagamento a prezzo vile dei terreni,e peraltro, solo in favore di alcuni espropriati e neppure di tutti.
Una simile linea di pensiero, lontana dalla realtà perchè illogica e contraria alla legge, e, quindi oggettivamente suicida – anche se coerente gli egoismi ed i personalismid di chi -da sempre la propugna- esprime la stessa filosofia che ha condotto alla esponenziale lievitazione del contenzioso comunale, al notorio sfascio le finanze del Comune di Ruvo di Puglia e , di conseguenza, di quella di tanti nuclei familiari, assegnatari di alloggi; fomentando al contempo dissidi, incomprensione i confliui.
E’ ora quindi che tutti gli interessati alla vicenda, se dotati del minimo senso di discemimento, smettano di compiacersi di ascoltare “sirene” di varia provenienza per affrontare seriamente invece, la complessa qustione nei termini in cui è ancora oggettivamente possibile. Infatti, la recente introduzioned ell’art. 42 bis nel T.U. Espropri (Dpr 327l200l), al precipuo fine di sanare- ‘per espressa volontà Statale -situazionic ome quella in esame, consente di impostare in termini concreti un percorso risolutivo di ogni questione sia di quella legata alla regolarizzazione dell’esistentes,i a degli aspettir isarcitori che, infine, di quelli connessi alla edificazione del sub comparto di edilizia privata.
A tal proposito la Cooperativa presieduta da chi vi scrive, proprietaria di suoli, si è gia fatta portatrice nei confronti dell’attuale Compagine Amministrativa di una proposta concreta, in linea con I’affuale contesto normativo, ma anche in modo sensibile alle esigenze dellacollettività, la quale proposta contempla fra I’altro:
-la sanatoria della annosa questione del comparto A, attraverso la attivazione delle procedure espropriativpee, ri l suoli ricadentni el subcompartdoi ERP,comdei sciplinated al ridettoa rt.42bis;
-il pagamento d el valore dei suoli sulla based i quello riportato in una relazionete cnicag iudiziale depositatad inanzia l Tribunaled i Trani -Sez.d i Ruvo proprio in temad i Comparto A , dl estremo favore per il Comune e per gli assegnatari, soprattutto se raffrontata con le sconvolgenti decisioni, ben note, pervenutein relazione ad altri comparti;
-la rivalutazioned i tale importo, in ossequio ai principi sancitid all’art. 42 bis del DpR 327/2001. con la determinaziondee lle singlev oci di danno( patrimoniale e non);
-il pagamento rateale (sino a 36 mesi dell’importo complessivo);
– la contestuale edificazione del sub-comparto di edilizia privata, già approvato, previa sottoscrizione della relativa convenzione.
La proposta dopo numerosi incontri ed approfondimenti, stata formalizzata nei giorni scorsi e nei modi di legge, agli organi comunali che pertanto – sia pur solo dopo la pronuncia n. 1557/2012 del Tar Puglia di Bari hanno manifestato attenzione e disponibilità ad una soluzione ragionata e concordata per questa via, quindi, lungi da interessati personalismi e nocive strumentalizzazioni, ci si augura di poter pervenire in fondo al cammino, un equo contemperamento degli interessi privati con quelli collettivi Ringrazio sin da ora per lo spazio che vorrete concedere alla presente nota
Michele De Leo
Commenti
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Per favore, data la rilevanza dell’argomento, si potrebbe rendere leggibile l’articolo…grazie
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Il problema e’ che la gente di ruvo si fa sempre fregare dagli stessi!!!!! Come si fa a dare ancora credito a certi incapaci…. e farli sedere in consiglio comunale!!!!!!!!
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Faccio i miei personali complimenti ai ’’lor signori’’ che per anni hanno mosso le pedine della scacchiera di Ruvo( e tentano invano a partita conclusa, di muoverle ancora), pensando solo ai propri interessi,fregandosene e persino ostacolando tutte quelle famiglie che pur avendo un suolo di proprietà, hanno dovuto lottare per più di 11 anni per vedersi riconoscere un proprio diritto,senza mai arrendersi, in attesa della mossa giusta,che permettesse loro di fare scacco matto! Finalmente,giustizia è fatta! E’ caduta come un macigno sulla testa del ’’re’’e dei suoi due ’’alfieri’’(a buon intenditore poche parole) che ormai annaspando esalano l’ultimo respiro.








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