Bilancio di previsione, la Giunta dichiara “Non accoglibili” gli emendamenti dell’opposizione

La Redazione

In Consiglio comunale sarà discusso ed approvato il documento contabile.

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La Giunta riunitasi ieri, ha discusso dei tre emendamenti al Bilancio di previsione presentati dai consiglieri di opposizione e di cui aveva parlato qualche giorno fa Ruvolive. Ai fini della redazione del documento contabile che sarà portato all’approvazione del Consiglio comunale domani 28 giugno, l’Amministrazione Ottombrini ha analizzato le proposte dei consiglieri Claudio Cantatore, Antonio Paparella, Francesco Catalano, Matteo Paparella, Vito Cantatore e Giovanni Mazzone. I tre emendamenti però sono stati dichiarati tutti non accoglibili sulla base della relazione riportata dall’Assessore al Bilancio Salvatore Lovino.

Di seguito pubblichiamo le motivazioni che hanno portato la Giunta a dire no alle proposte dell’opposizione. Per una più agevole lettura del testo, ricordiamo che l’emendamento numero 1 si riferisce alle spese per il contenzioso legale che l’opposizione ha ritenuto esageratamente aumentate nelle previsioni rispetto agli anni precedenti, l’emendamento numero 2 si riferisce alla dotazione di attrezzature per la protezione civile con richiesta di partecipazione ad un apposito bando regionale, l’emendamento numero 3 si riferisce alle minori entrate derivanti dall’Imu che l’opposizione ha proposto di compensare con maggiori entrate per altri tributi.

EMENDAMENTO N. 1 DEL 19 GIUGNO 2012, PROT. N. 12298:
Il capitolo 460, destinato alla copertura delle spese per incarichi di difesa legale dell’Ente, ha una previsione di spesa pari ad € 400.000,00 di cui € 150.000,00 finanziato dall’avanzo di amministrazione presunto riveniente dal conto corlsuntivo 2011 ed € 250.000,00 da entrate correnti di bilaricio.
La quota di € 150000,00, tinanziata com l’avanzo di amministrazione, é finalizzata alla definizione della controversia insorta con la societa Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l., a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari 11. 859/2010. Della rimanente somma stanziata pari ad € 250000,00, risulta gia impegnato alla data del 24/5/2012 un importo di circa € 90.500,00 pari allo stanziamento detinitivo 2011, per cui la somma residua prevista in eccedenza nel bilancio di previsiorle 2012 di circa 160.000,00 é iinalizzata alla copertura di spesa degli incarichi legali che andranno ad aftidarsi sino a tutto il 31/ 12/2012. Eventuali pendenze debitorie non attribuibili alla competenza economico-iinanziaria dell’esercizio 2012 verramio in corso d’am10 analizzate e opportunamente finanziate nel rispetto della vigente normativa.
È di chiara evidenza che, trattandosi di previsione per la copertura della spese relative alla competenza 2012, non vi sono le condizioni per l’assunzione di un mutuo a copertura di debiti 1110ri bilancio e per il conseguente utilizzo delle disponibilita economizzate per l’incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa analiticamente indicati nell’eme11damento proposto; per cui, non sussistendo le condizioni di salvaguardia dell’equilibri0 di bilancio, cosi come richiesto al comma 7 de1l’art. 10 del vigente Regolamento di Contabilita. L’EMENDAMENTO N. 1 NON E’ ACCOGLIBILE.

EMENDAMENTO N. 2 DEL 19 GIUGNO 2012, PROT. N. 12299:
E’ imenzione di questa Amministrazione partecipare al bando regionale. E gia previsto in bilancio il relativo capitolo di entrata regionale (capitolo 196 attualmente non valorizzato) ed il corrispondente capitolo di spesa (capitolo 4830 con uno stanziamento di € 5.000,00 tinanziato da risorse di bilancio) e si procedera in caso di ammissione al finanziamento alle opportune variazioni di bilancio.
Pertanto, al momento, L’EMENDAMENTO N. 2 NON E’ ACCOGLIBILE.

EMENDAMENTO N. 3 DEL 19 GIUGNO 2012, PROT. N. 12300:
L’emendamento prevede a fronte di una riduzione del gettito IMU (sulla base della simulazione richiesta all’ufiicio tributi applicando le aliquote dello 0.5 per mille per abitazioni principali, dello 0.86 per mille per altri immobili e dello 0,76 per mille per immobili appartenenti alle categorie catastali Cl, C3, D) maggiori previsioni di entrata su alcuni capitoli. In panicolare: cap. 30 (l.C.I. per anni pregressi): incremnto di € 40.000,00. Questo incremento non puo accogliersi avendo gia inserito una previsione di entrata, pari ad € 100.000,00, rispettosa dei basilari principi di prudenza, veridicita, congruita ed attendibilita che necessariamente devono informare le previsioni di bilancio atteso che, grazie al1’attivita di contrasto all’evasione svolta negli anni dall’ufiicio tributi di questo ente, la banca dati si va popolando di dati sempre piu corretti per cui l’area di evasione tende sempre piu a restringersi.
Deve evidenziarsi inoltre che il recupero di lmposta per annualita pregresse si sostanzia nella emissione di avvisi di accertamento entro il 31 dicembre di ogni anno; l`ammontare degli avvisi di accertamento emessi per le annualita pregresse nei termini di cui la normativa prescrive tempo per tempo. Non può costituire e non costituisce dato certo e accertabile contabilmente, in quanto ciascun avviso risulta accertabile o dopo il pagamento spontaneo da parte del contribuente o dopo la relativa iscrizione a ruolo che costituisce titolo certo ed esigibile a seguito di emissione ed apposizione del relativo visto di esecutivita. Orbene, l’emissione dei ruoli avviene entro il termine triennale dalla notifica dei suddetti avvisi, pertanto da un punto di vista contabile, atteso che l’ann0 di iscrizione in bilancio del titolo certo (ruolo) é l’anno di relativa emissione, non é infrequente trovarsi con avvisi di accertamento diventati contabilmente certi ed esecutivi con uno/tre ammi di differimento. Inoltre, si evidenzia che l’ammontare degli avvisi emessi, subisce, prima dell’emissi0ne del relativo ruolo, normali “contrazioni” per annullamento laddove il contribuente dimostri insussistenza della pretesa tributaria, pur a voler tacere di quelli impugnati innanzi alle commissioni tributarie che conseguentemente seguono il relativo esito. Pertanto, laddove sia possibile oggi quantificare gli avvisi di accertamento che l’uf1icio emettera entro il 31 dicembre 2012, tutte le variabili suevidenziate rendono sicuramente non prudente, incongrua, non veritiera e non attendibile una previsione di entrata superiore al valore inserito nello schema di bilancio approvato. Soltanto in avanzato corso d’esercizio 0 addirittura in fase di redazione del rendiconto (con determinazione di riaccertamento dei residui) l’ammontare del capitolo in oggetto viene adeguato sulla base delle complesse e molteplici risultanze contabili e tributarie.
Cap. 9001 (TARSU armi pregressi): incremento di € 20.000,00. Anche questo incremento non può trovare accoglimento per le stesse motivazioni indicate al punto precedente (cap. 30);
cap.350 (Proventi per servizio lampade votive): incremento di € 20.000,00. La proposta di incremento non pub accogliersi in quanto é in corso un “c0ntenzi0so” che, per il principio della veridicita dei dati contabili, non da adito al momento, ad alcun presupposto giuridico tale da giustificare 1’iscrizione in bilancio di una previsione di entrata.
Cap. 520 (lntroiti e rimborsi diversi): proposta di incremento di € 65.000,00. Ad oggi non ci sono elementi suflicienti per valutare l’applicazi0ne delle sanzioni contrattuali previste nel contratto di raccolta e smaltimento dei riiiuti solidi urbani per mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Pertanto la proposta di incremento dello stanziamento non é accoglibile.
Cap. 360 (proventi da concessioni cimiteriali): proposta di incremento di € $20.000,00. Ad oggi non vi sono elementi per poter iscrivere tale posta in bilancio considerato che pende ancora un contenzioso con la ditta csecutrice dei lavori di costruzione dei loculi cimiteriali. Pertanto nel rispetto dei principi di prudenza e veridicita delle previsioni di bilancio si ritiene di non poter accogliere la proposta di incremento dello stanziamento.
Cap. 4501 (IMU sperimentale): proposta di riduzione di € 665000,00. È di chiara evidenza che non potendo accogliere la parte dell’emendament0 con cui si propongono incrementi negli stanziamenti dei capitoli di entrata summenzionati al fine di compensare la riduzione proposta del cap. 4501, non sussistono le condizioni di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, così come ben specificato al comma 7 de1l’art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità, per cui L’EMENDAMENTO N. 3 NON E’ ACCOGL1BILE.”

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