Anatra zoppa? Ruvo non corre il rischio

Grazia Ippedico

Intervista al civilista Antonio Stragapede che ci spiega perchè Ruvo è indenne dal rischio di “Anatra zoppa”

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Dopo l’ufficializzazioni del ballottaggio si iniziano a fare previsioni su chi vincerà tra dieci giorni, definitivamente le elezioni. Il fatto che nessuno dei quattro candidati abbia raggiunto il 40% dei voti ha fatto temere che si incappasse nel sistema vizioso dell’anatra zoppa ovvero avere un sindaco che non avesse la maggioranza in consiglio. Questo come è facile dedurre non avrebbe permesso al vincitore di governare.  Per approfondire comunque l’argomento abbiamo intervistato l’avvocato civilista Antonio Stragapede, che ci ha illustrato la situazione.

Avvocato innanzitutto cosa si intende per “sistema elettorale”?
Possiamo definire il sistema elettorale come l’insieme delle regole che si adottano in una democrazia rappresentativa per trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi. Quindi uno dei cardini della nostra democrazia.

Può spiegare cosa si intende per “anatra zoppa”?
L’anatra zoppa è una locuzione idiomatica di origine anglosassone che descrive la posizione di chi, nell’esercizio del potere, si trova a essere limitato nelle sue funzioni. “Anatra zoppa” è infatti quella che non può spiccare il volo! Riferito al sistema elettorale dei Comuni sta ad indicare l’ipotesi, abbastanza paradossale, ma non impossibile, in cui un Sindaco si trovi a dover operare in un Consiglio Comunale che abbia una maggioranza di consiglieri appartenenti ad una coalizione diversa da quella che lo ha eletto. 

 E quando questo può concretamente succedere?
Occorre premettere che nelle elezioni comunali vige un sistema elettorale di tipo “maggioritario puro”, nei comuni con meno di 15.000 abitanti, e un sistema di tipo “maggioritario temperato” o “misto” nei Comuni con più di 15.000 abitanti. Nei Comuni come il nostro, con più di 15.000 abitanti, l’anatra zoppa potrebbe verificarsi nel caso in cui a favore della coalizione che sosteneva il sindaco non scatti il cosiddetto premio di maggioranza, quello per cui alla stessa coalizione viene assegnato il 60% dei seggi disponibili in Consiglio comunale (nel caso di Ruvo di Puglia 10 seggi sui 16 complessivi). 

E quali sono i casi in cui il  premio di maggioranza non scatta?
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La risposta a questa domanda la offre l’art. 73, comma 10, del DLG 267/2000° cd, Testo Unico Enti Locali (TUEL) che così dispone:

“Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi”.

“Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

Come si può vedere la legge individua diverse condizioni a seconda che il Sindaco sia eletto direttamente al primo turno (cd. Sindaco forte) piuttosto che al ballottaggio. 

E a Ruvo potrebbe non scattare il premio di maggioranza determinando la situazione dell’anatra zoppa?

Da un sommario esame dei dati elettorali ritengo che questo non possa verificarsi qualunque dei due candidati Sindaci venga eletto al ballottaggio. Infatti, visto che nessuno dei candidati è stato eletto al primo turno, l’unica condizione che avrebbe potuto impedire l’applicazione del premio di maggioranza al ballottaggio è che la coalizione che sosteneva il candidato Sindaco non eletto avesse conseguito, al primo turno elettorale, una percentuale superiore al 50% dei voti validi. Siccome nessuna delle due coalizioni in competizione ha raggiunto questo risultato il cd. premio di maggioranza scatterà a favore di qualunque dei due candidati ancora in lizza.

Cosa si intende per “voti validi”?

La sua domanda è molto pertinente perché con la recente sentenza n. 3022/2010, il Consiglio di Stato ha chiarito che per calcolare il “50 per cento dei voti validi” occorre riferirsi alla totalità dei voti validi espressi nell’elezione del Sindaco e non soltanto a quelli espressi a favore delle singole liste denominati invece “cifra elettorale”. Attraverso questa sentenza interpretativa il Consiglio di Stato ha voluto rafforzare l’operatività del cd. “premio di maggioranza” specificando che lo stesso è la regola e che può subire una eccezione soltanto in una ipotesi ben determinata e specifica che, a mio avviso, non ricorre assolutamente nel caso delle elezioni relative al nostro Comune .

Quindi secondo lei nessun pericolo anatra zoppa nelle elezioni comunali di Ruvo?

Senta, in Italia le leggi si prestano sempre a tante e diverse interpretazioni ma, a mio modesto avviso, in questo caso non c’è alcun pericolo “anatra zoppa” a Ruvo. E aggiungo anche che, interpretando diversamente la norma suindicata, si finirebbe per snaturare completamente la “ratio legis” che è quella di garantire una maggiore governabilità degli Enti Locali proprio nei casi in cui la realtà politica locale si trovava piuttosto frammentata e divisa. Proprio in tali casi è utile, direi quasi indispensabile, il premio di maggioranza con la conseguenza che, i casi in cui questo non si applica, devono essere considerati una eccezione. Piaccia o non piaccia questa è la legge elettorale attuale.

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