Amministrative d’autunno, come esprimere il voto a domicilio

L’elettore interessato e impossibilitato a muoversi da casa dovrà far pervenire al Sindaco un’espressa dichiarazione sulla volontà di esprimere il voto nell’abitazione in cui dimora entro il 13 settembre
In occasione delle prossime consultazioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.
In sostanza potranno essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori diversamente abili il raggiungimento del seggio elettorale).
L’elettore interessato dovrà far pervenire al Sindaco, nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto nell’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria , entro lunedì 13 settembre 2021.
La domanda di ammissione al voto domiciliare dovrà recare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico, e dovrà essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi della competente Asl.
Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano, nella fattispecie, solo nel caso in cui il richiedente dimori anagraficamente nell’ambito del territorio del Comune per cui è elettore.
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