Iva inesistente sulla Tarsu. Ecco il perchè

La Consulta ha rilevato che in assenza di un’univoca giurisprudenza di legittimità è necessario esaminare le caratteristiche del prelievo; il criterio per giungere alla definitiva conclusione della qu
Riceviamo e pubblichiamo l’intervento spontaneo dell’avvocato tributario Maria Giuseppina Raffaele, in merito all’articolo pubblicato su ruvolive.it il giorno 6 aprile 2010
ll presente articolo viene formulato al fine dirimere la querelle che ha interessato i cittadini ruvesi a seguito della pubblicazione sul portale “Ruvo live” dell’articolo inerente il rimborso dell’Iva applicata sulla TIA.
La TIA (tariffa di igiene ambientale istituita con il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006) costituisce, così come chiarito dalla stessa norma, il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mentre il presupposto impositivo della TARSU(istituita con il D. Lgs 507 del 1993) è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è reso in maniera continuativa.
Pertanto la TIA, qualificandosi come corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata assoggettata all’applicazione dell’IVA con aliquota del 10% ex n.127-sexiesdecies , Tabella A Parte Terza DPR 26.10.1972 n. 633 ed è stata considerata per l’erario entrata di natura patrimoniale e dunque non tributaria.
Con la sentenza n. 238 del 16.07.2009 la Corte Costituzionale ha dettato l’ultima parola sull’annosa questione che vedeva divisa dottrina, giurisprudenza e prassi ministeriale relativa alla individuazione della natura giuridica della TIA, cioè di quella forma di prelievo che negli ultimi anni ha progressivamente sostituito la TARSU.
La Consulta ha rilevato che in assenza di un’univoca giurisprudenza di legittimità è necessario esaminare le caratteristiche del prelievo; il criterio per giungere alla definitiva conclusione della questione è da individuare nell’effettuazione di una approfondita comparazione tra la TARSU e TIA.
In entrambe l’obbligo di pagamento non è subordinato all’effettiva produzione dei rifiuti da parte del soggetto passivo e all’effettiva fruizione del servizio di smaltimento ma “esclusivamente” all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento.
La Corte Costituzionale ha tratto la conclusione secondo cui la TIA presenta tutte le caratteristiche del tributo e pertanto non è inquadrabile tra le entrate non tributarie ma costituisce una mera variante della TARSU , conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima.
Nel caso di specie il Comune di Ruvo di Puglia ha sempre applicato la TARSU alla quale non è applicabile l’ IVA in quanto avente natura tributaria e, pertanto, nessun tipo di rimborso spetta ai cittadini ruvesi.
Vi è da aggiungere inoltre che allo stato attuale esiste un vuoto normativo consistente nella mancanza di una diposizione di legge che disciplini la proroga del regime transitorio TARSU anche per l’anno 2010 per cui il Comune di Ruvo di Puglia, in mancanza di apposito intervento da parte del legislatore, sarebbe obbligato ad adottare la TIA per il 2010 e non più la TARSU.
Occorre pertanto fare chiarezza sulla problematica al fine di evitare che il Comune di Ruvo di Puglia emetta cartelle esattoriali per la riscossione della TARSU che sarebbero nulle e quindi impugnabili dinanzi ai Giudici tributari perché emesse in esecuzione di un tributo non previsto dalla legge e quindi non dovuto.
Commenti
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Ottimo intervento, preciso, puntuale e semplice nello stile con un linguaggio per i cittadini.Brava!Mi fa piacere che a Ruvo ci siano Giovani(avvocati) che si impegano e si interessano a nuove materie.Forza ai Giovani!!!!
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Personalmente ho rilevato la presenza di somme aggiuntive che sto recuperando in via giudiziale… L’articolo del 6 aprile sebbene presenta punti non chiari comunque ha centrato il problema che è quello dell’adeguamento del comune al nuovo sistema, cosa che attualmente non sussiste
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mentono sapendo di mentire quei ciuccioni che pubblicizzavano specchi in cerca di allodole illudendole, al solo scopo di acciuffare voti che scappano dalle mani del berlusca … denunciateli per apologia questi cialtroni
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@Baudelaire: la Vs. arrampicata sugli specchi non conosce mai fine … almeno abbiate il coraggio di dire di aver (clamorosamente) sbagliato.
Un plauso all’Avv. Raffaele. Brava! -
E invece no piy79! Sei tu che come al solito sbagli!! Apri gli occhi!
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l’unica cosa da fare è evitare di strumentalizzare.apprezzabile è il lavoro dell’avv. raffaele che è stata precisa e obiettiva senza prendere posizione in modo professionale. i commenti non inerenti all’articolo è meglio farli in altri luoghi.grazie
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IO sbagliato? E in cosa???
Nel dire nel precedente articolo che il Comune di Ruvo applica la TARSU e che sulla TARSU non c’è l’IVA?O in che pessimista?
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Ecco quando si dice collaborare.Un plauso e un ringraziamento all’Avv.Mariapia Raffaele per chiarezza e competenza nell’affrontare un tema importante per i cittadini di Ruvo e tutta l’utenza intera.Ha sollevato una questione di principio e nello stesso tempo di vera informazione senza lasciare campo ad alcuni venditori di fumo.E’ di questo che abbiamo bisogno:chiarezza e trasparenza.Le polemiche sterili non servono a niente.Grazie ancora Avvocato!
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Il deputato del Pdl Maurizio Leo tenta di trovare un escamotage per aggirare il rimborso iva mettendo in campo ogni iniziativa possibile perche’ tale provvedimento non trovi applicazione








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