Espropri. La gente deve sapere che…

Intervento del responsabile cittadino Idv Raffaele Pellegrini
Pubblichiamo di seguito l’intervento di Raffaele Pellegrini che richiede democrazia e consapevolezza nei cittadini, e ci tiene ad informare la città sullo spinoso arogomento degli espropri.
La democrazia richiede cittadini informati e consapevoli. “Senza un’informazione basata sui fatti e non manipolata – scriveva Hannah Arendt – la libertà d’opinione diventa una beffa crudele”.
Premesso che:
– 1) con le sentenze del 29 luglio 2004 e del 29 marzo 2006, entrambe emesse nella causa Scordino contro Italia, lo Stato italiano è stato condannato per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
– 2) con la sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale il sistema di calcolo dell’art. 5-bis della Legge 359/92 è stato travolto. La normativa italiana si è adeguata alle sentenze della Corte Europea e della Corte Costituzionale: il valore di mercato (valore venale) dell’area diventa il parametro per il calcolo dell’indennità per l’esproprio delle aree edificabili. La Finanziaria 2008, con i commi 89 e 90 dell’art. 2, ha apportato alcune modifiche al DPR 327 del 2001 (T.U. espropri)
– 3) con l’ordinanza n. 8489 del 14 aprile 2011 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fornito i seguenti chiarimenti in materia di rapporti tra ICI e indennità di esproprio:
a) l’art. 16 del D.Lsg. 504/1992 deve essere interpretato nel senso che la “sanzione” della riduzione dell’indennità di esproprio, in caso di dichiarazione infedele, debba trovare applicazione, con riferimento dall’ultima dichiarazione o denuncia presentata, prima della determinazione formale dell’indennità, restando irrilevanti eventuali successivi atti di ravvedimento (non spontaneo) o di autorettifiche (che non siano frutto di un originario involontario errore);
b) la disciplina dell’art. 16 riguarda anche le ipotesi di omessa dichiarazione/denuncia ICI, pena la irrazionalità del sistema, posto che non vi è alcuna differenza tra dichiarazione che espone un valore assolutamente irrisorio e omessa dichiarazione;
c) sulla base di tali premesse si deve concludere che in caso di omessa dichiarazione ICI, al contribuente fiscalmente inadempiente, espropriato, non spetti alcuna indennità.
Per tale motivo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 8489 del 14/04/2011, ha dichiarato rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del D. Lgs. 504/1992, nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.
Se tale è l’interpretazione data dalla Suprema Corte, paradossale è, invece, come la citata ordinanza n. 8489 del 14/4/2011 (denominata impropriamente sentenza) sia stata intesa, da alcuni, come la panacea per risolvere tutti i mali che affliggono i soci delle cooperative edilizie e le casse del Comune di Ruvo di Puglia.
Per evitare ulteriori condanne allo Stato Italiano, la Corte di Cassazione ha sottoposto all’esame della Corte Costituzionale il citato art. 16 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche, in quanto in palese contrasto con quanto già affermato dalla Consulta con la sentenza 348/2007, sospendendo il giudizio in corso.
E’ di tutta evidenza che la Corte Costituzionale non potrà non tenere conto delle precedenti pronunce e di quanto già stabilito dalla CEDU, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella c.d. sentenza Scordino contro Italia.
Le sentenze vanno rispettate, non interpretate e commentate “Cicero pro domo sua”.
Raffaele Pellegrini
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